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Provincia di Prato

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Amministrazione trasparente - Sezione 12 - sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Contributi, agevolazioni economiche e patrocini di importo superiore a 1000 euro (anno 2025)

L'art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013 prevede la pubblicazione in formato tabellare degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausilii finanziari alle imprese e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici di importo superiore a mille euro.

Per ciascun atto le informazioni da pubblicare sono le seguenti:

  • il nome del soggetto beneficiario, dell'impresa o dell'ente. In caso di impresa o ente vanno indicati anche i relatvi dati fiscali;
  • l'importo del vantaggio economico corrisposto;
  • la norma o il titolo giuridico sulla base dei quali avviene l'attribuzione;
  • l'indicazione dell'ufficio e del nominativo del funzionario responsabile del procedimento di concessione;
  • la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
  • il link al progetto selezionato;
  • il link al curriculum del soggetto beneficiario.

L'aggiornamento della tabella è mensile.

Data ultima estrazione dei dati 12/03/2025

Tabella riepilogativa contributi, agevolazioni economiche e patrocini di importo superiore a 1000 euro - anno 2025
Denominazione beneficiario Codice fiscale / Partita IVA Importo Norma / Titolo dell'attribuzione Responsabile del procedimento Modalità di individuazione Link all'atto Settore proponente
Associazione Cieli aperti aps 92062880486 1800,00 Art. 12 legge 241/90 Pari opportunità
Elena Cardosi
Provvedimento provinciale Atto del Presidente della Provincia n. 18 del 10/03/2025 Area Amministrativa

 Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013


Articolo 26 "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati"

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario ((...)). La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo e' altresi' rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

La responsabilità dell'aggiornamento dei dati contenuti in questa pagina è dei singoli dirigenti.

Ultimo aggiornamento: 12/03/2025
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